Credito d’imposta su Ricerca e Sviluppo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il DM 25 maggio 2015, riconosce un contributo a fondo perduto a Credito d’imposta, alle imprese che realizzano interventi di Ricerca & Sviluppo.

Più precisamente viene riconosciuto un contributo, nella misura del 25% e del 50% (a seconda dei titoli di spesa, come meglio evidenziato nella GUIDA ESPLICATIVA), per la parte eccedente la differenza tra le spese realizzate nel corso del 2015 e la media delle spese sostenute nel triennio 2012 – 2014.

Il credito d’imposta spetta per investimenti annuali non inferiori a 30 mila euro e non superiori a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Tale agevolazione si protrarrà per gli anni successivi, con le medesime modalità, fino al 2020.

Si tratta di una interessante opportunità per riconoscere, ed incentivare, l’attività di Ricerca & Sviluppo nelle PMI italiane.

Le modalità di “accesso” al contributo, gestibile direttamente dalle imprese in fase di pagamento delle imposte (tramite il modello F24), sono particolarmente complesse ed onerose. E’ necessario pertanto procedere con una prima fase di “simulazione” per valutare l’importo di credito d’imposta riconosciuto.

Per saperne di più scarica la GUIDA ESPLICATIVA.

Per procedere con la simulazione, dopo aver letto la “Guida esplicativa”, scarica gratuitamente il FILE.

Lo Studio Andrea Lodi è a disposizione per ulteriori informazioni e per assistenza alla gestione delle attività previste.

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a istituire il codice tributo per la fruizione in compensazione del Credito d’imposta, come meglio descritto allo specifico articolo “Modalità di fruizione del credito d’imposta per le PMI“.

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Una risposta a Credito d’imposta su Ricerca e Sviluppo

  1. lodiandrea ha detto:

    Dall’autore:
    Secondo la Circolare 5/E del 16 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrare, sono da considerarsi “finanziabili” anche i costi del personale non qualificato, come meglio specificato nel testo stesso:
    a) al par. 2.2.1 a pag. 19 si legge “Tuttavia, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla lettera d) del comma 6 ai fini dell’ammissibilità delle spese per “competenze tecniche” (cfr. infra paragrafo
    2.2.4), si ritiene che i costi per il “personale non qualificato” siano da considerare eleggibili ai sensi della citata lettera d)”.
    b) al par. 2.2.4 a pag. 29 si legge “Sono, pertanto, agevolabili ai sensi della lettera d) in esame, come anticipato al paragrafo 2.2.1, i costi sostenuti per il personale non “altamente qualificato”
    impiegato nelle attività di ricerca eleggibili”.

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